Etichettatura ambientale - Novità, contenuti e chiarimenti

Cosa si intende per etichettatura ambientale? Quali contenuti bisogna inserire sulle etichette? Quali sono le novità in arrivo? Ecco tutti i chiarimenti di cui hai bisogno.


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La sostenibilità ambientale è uno degli argomenti di maggiore interesse degli ultimi anni, e degli ultimi mesi.

Questa tematica si riflette anche sulle scelte organizzative e gestionali che possono - e in alcuni casi devono - essere attuate dalle aziende di tutti i settori.

Non a caso, dato l’interesse dei consumatori, le attività legate alla sostenibilità ambientale intraprese dalle aziende vengono utilizzate dalle stesse anche con finalità reputazionali.

Non fanno eccezione il settore alimentare e quello della Grande Distribuzione Organizzata - GDO.


Tuttavia, secondo la 9° edizione di uno studio dell’Osservatorio Immagino, su 120 mila prodotti della GDO analizzati nel 2020, soltanto il 30% riporta in etichetta le informazioni necessarie al corretto riciclo della confezione.

Di recente, però, sono state pubblicate delle nuove prescrizioni per l’etichettatura ambientale, che riguardano gli imballaggi e il packaging di tutti i prodotti, compresi quelli alimentari.


Novità 2022

Alcuni aggiornamenti normativi, che tratteremo di seguito nel dettaglio, hanno introdotto l’obbligo di applicare un’etichetta ambientale agli imballaggi - in capo ai produttori.

Tuttavia, per alcune indicazioni sulla raccolta differenziata dei prodotti destinati al consumatore finale, il Decreto Milleproroghe 2021 ha sospeso l’obbligo fino al 31 dicembre 2022.

Ecco un video di spiegazione su questo argomento e sulle sospensioni previste.



Tra le importanti modifiche apportate in corso d’opera, ti ricordiamo che rimane la possibilità per gli operatori di commercializzare i prodotti sprovvisti dei requisiti di etichettatura ambientale, ma già in commercio o già provvisti di etichetta, fino ad esaurimento scorte.

Dal 1° gennaio 2023, quindi, per i nuovi imballaggi prodotti gli operatori del settore dovranno applicare tutte le disposizioni previste dalle normative descritte di seguito.


Normativa su etichettatura ambientale: cosa prevede?

I criteri con cui il produttore deve dare informazione dell’attività di gestione dei rifiuti da imballaggio - D.Lgs. 152/2006 - sono stati modificati dal Decreto Legislativo del 3 settembre 2020 - articolo 3 - che ha recepito le Direttive UE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

Queste modifiche introducono una serie di novità. Le due più importanti sono:

  • obbligo di etichettatura degli imballaggi, che deve essere attuata in base a norme UNI
  • obbligo per i produttori di indicare la natura dei materiali utilizzati per l’imballaggio, come previsto dalla Decisione 97/129/CE che vedremo nel prossimo paragrafo.


I produttori a cui ci si riferisce, sono tutti i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio - in base alla definizione su art. 218 D.Lgs. 152/2006, lettera r.

Altra novità introdotte sui contenuti da riportare in etichetta riguardano gli imballaggi compostabili o biodegradabili, in modo da tracciarli e separarli dagli altri negli impianti di selezione e riciclo dei rifiuti.


Per questi si stabilisce che è necessario inserire:

  • menzione della conformità degli standard europei - EN 13432 per imballaggi compostabili o biodegradabili, oppure EN 14995 per altre componenti diverse da imballaggi
  • elementi identificativi del produttore e del certificatore
  • istruzioni per i consumatori adatte a guidarli nella raccolta differenziata e nel riciclo dei rifiuti organici.


Identificazione dei materiali e normativa europea

La normativa europea di riferimento è la Direttiva 94/62/CE.

Questa norma stabilisce che - art.8 “Marcatura e sistema di identificazione” - per facilitare la raccolta, il recupero e il riciclaggio, l’imballaggio deve poter essere identificato e classificato, e deve pertanto indicare la natura dei materiali utilizzati nella sua composizione.


Inoltre, prevede un sistema di identificazione - Allegato 1 - basato sulla numerazione del materiale oppure sull’abbreviazione - per esempio “HDPE” sta per High Density Polyethylene. Nel caso della numerazione, invece, quella della plastica va da 1 a 19, mentre quella della carta va da 20 a 29, e così via per gli altri materiali soggetti a questo sistema.

Queste diciture vanno inserite sotto al marchio grafico che rappresenta la natura riciclabile o riutilizzabile dell’imballaggio.

Abbiamo già trattato la questione del divieto di utilizzare plastica monouso in un nostro precedente articolo.



La Comunità Europea ha stabilito anche quali materiali sono soggetti a questo sistema di identificazione - Decisione 97/129/CE - ossia: plastica, carta, cartone, metalli, legno, vetro e tessili.

I materiali composti, invece, devono essere indicati con la lettera C, seguita dalla sigla del materiale principale dell’imballaggio.

E’ importante ricordare che questa marcatura deve essere chiaramente visibile, di facile lettura, e rimanere anche all’apertura dell’imballaggio


Chiarimenti e Linee Guida CONAI

Queste nuove disposizioni sull’etichettatura hanno sollevato diversi dubbi interpretativi e alcune incertezze sugli aspetti operativi.

Per questo motivo, CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi - ha provveduto alla pubblicazione delle Linee Guida - elaborate assieme ad altri stakeholders come UNI e Federdistribuzione, e condivise con le principali associazioni di imprese - per orientare gli operatori del settore.


Il documento non ha valore normativo, ma rappresenta un ottimo supporto per chiarire i dubbi dei produttori.

I chiarimenti più importanti riguardano:

  • le componenti per cui è prevista l’etichettatura ambientale
  • i contenuti obbligatori da inserire e quelli facoltativi
  • il riferimento alle norme tecniche UNI applicabili.


Vediamoli insieme.


Etichettatura ambientale e componenti

Nelle Linee Guida, CONAI chiarisce che l’etichettatura ambientale è prevista per tutte le componenti separabili manualmente dal sistema di imballaggio.

Puoi riportare l’etichettatura in tre diversi punti del prodotto:

  • sulle singole componenti separabili
  • sul corpo principale dell’imballaggio
  • sulla componente su cui si trova già l’etichetta, facilitando al consumatore la lettura dell’informazione riportata.


Se non è possibile, dato che tutti gli imballaggi devono essere etichettati nelle modalità che l’azienda ritiene più opportune ed efficaci, puoi utilizzare soluzioni digitali, come il QR code o app dedicate.


Contenuti obbligatori e facoltativi in etichetta

I principali dubbi sono dovuti proprio ai contenuti da inserire.

CONAI, dopo aver valutato il testo della norma, ritiene che i contenuti possano essere diversi in relazione alla destinazione d’uso dell’imballaggio - B2B, destinati ad altre aziende, o B2C, destinati al consumatore finale.

Su tutti gli imballaggi, primari, secondari e terziari - sia B2B che B2C - devi inserire la codifica alfanumerica di identificazione, prevista dalla Decisione 97/129/CE e descritta nei paragrafi precedenti.


Inoltre, per quelli destinati al consumatore finale - B2C - devi inserire le diciture necessarie a guidarlo nella raccolta differenziata.

Il suggerimento di CONAI è di indicare questo tipo di informazione con la dicitura “Raccolta plastica”, ad esempio, invitando il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.



Invece, come informazione facoltativa, puoi considerare di aggiungere all’etichetta la tipologia di imballaggio e le istruzioni che guidano il consumatore alla corretta raccolta differenziata. Ad esempio: separa l’etichetta, appiattire dopo l’uso, schiaccia per il verso lungo, oppure svuota l’imballaggio.


Norme tecniche UNI applicabili

Per quanto riguarda il riferimento a queste norme - art. 219 D.Lgs 152/2006 - secondo CONAI, si può ritenere applicabile quando il produttore vuole comunicare in etichetta specifici contenuti disciplinati a livello tecnico dalle norme UNI.

Vuoi un paio di esempi?

Se la Decisione 97/129/CE non prevede un’identificazione specifica per un polimero o per classificare e riconoscere i polimeri provenienti dal riciclo, dovrai fare riferimento alle norme UNI 1043-1 e UNI 10667-1.


Oppure, se vuoi comunicare informazioni aggiuntive a carattere volontario sulla qualità ambientale dell’imballaggio - come claim ambientali, diciture o simboli - devi consultare la norma UNI EN 14021.

Su questo punto, la Giunta Esecutiva UNI a fine 2020 ha approvato l’avvio dei lavori per un nuovo progetto sull’elaborazione di prassi di riferimento - UNI/PdR - che serviranno da linee guida per l’etichettatura ambientale dei prodotti del mercato food & beverage, con particolare riferimento ai prodotti confezionati con bottiglie di PET.

Ti forniamo il link per poter scaricare le Linee Guida CONAI ufficiali.


Ora conosci le principali novità sugli obblighi di etichettatura ambientale. Se vuoi acquisire competenze tecniche a riguardo, trattiamo questo argomento nel corso sull’etichettatura dei prodotti alimentari e nel corso di aggiornamento per la gestione dei MOCA per l’industria agroalimentare.


Ti aspettiamo in aula!